# Piante invasive: cosa vale e cosa posso fare?

Lauroceraso, buddleja, poligono del Giappone, verga d'oro, ailanto o ambrosia: alcune piante alloctone si diffondono molto e soppiantano la natura autoctona. Per le specie più pericolose vale un divieto quasi totale di utilizzazione. Per altre specie vale, dal 1° settembre 2024, un divieto di vendita e di cessione. Qui scopre cosa vale nel proprio giardino, sui cantieri e presso i corsi d'acqua, come rimuovere e smaltire correttamente le piante, perché i diserbanti sono per lo più vietati e dove segnalare i ritrovamenti e le offerte vietate. Non può costringere un'autorità ad agire, ma può informarla in modo mirato.

Questa guida vale per: Cosa prescrive il diritto federale sulle piante alloctone invasive: le due liste di specie, il divieto di utilizzazione, il divieto di vendita e di cessione dal 1° settembre 2024, gli obblighi di diligenza in giardino e sui cantieri, la rimozione e lo smaltimento, il divieto dei diserbanti in determinati luoghi, i compiti dei Cantoni, la segnalazione di ritrovamenti e di offerte di vendita, nonché i limiti di queste vie.

Non coperto: Le pretese contro i vicini per piante al confine (diritto di vicinato), gli animali alloctoni invasivi e gli agenti patogeni, la lotta alle erbe infestanti in agricoltura, l'omologazione dei prodotti fitosanitari, nonché le singole regole e tasse cantonali.

## I suoi dati

- Dove crescono le piante? (Nel mio giardino o sul mio fondo / Su un cantiere o in materiale di scavo o di terra / Lungo un ruscello, al margine del bosco, in una siepe o in una zona protetta / Sul bordo di una strada, su una scarpata ferroviaria o in un impianto pubblico / Sul fondo di vicini o di altri privati / Non lo so / in più luoghi)
- Cosa desidera fare? (Rimuovere le piante e smaltirle correttamente / Comprare, vendere, regalare o piantare piante nuove / Segnalare un ritrovamento o una vendita / Non lo so ancora)
- Di quale pianta si tratta? (Specie severamente vietata, per esempio i poligoni asiatici (poligono del Giappone), le verghe d'oro americane, l'ailanto, le ambrosie, la panace di Mantegazzi, la balsamina ghiandolosa / Specie con divieto di vendita, per esempio il lauroceraso, la buddleja (albero delle farfalle), la paulonia, la palma del Giappone / Un'altra pianta considerata invasiva, ma che non figura in nessuna delle due liste / Non lo so)

## Attenzione

Non venda, non regali e non scambi piante delle due liste, nemmeno tramite piattaforme online, in borse di scambio per piante, al mercatino delle pulci o tra conoscenti. Non porti con sé queste piante nemmeno dall'estero: anche l'importazione conta come immissione in commercio. Per la seconda lista questo vale dal 1° settembre 2024. Le piante della prima lista non le può piantare né moltiplicare in nessun caso. Chi viola intenzionalmente queste prescrizioni può essere punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria, in caso di attività professionale anche più severamente. È punibile anche la negligenza.

*Vale se: Cosa desidera fare? → Comprare, vendere, regalare o piantare piante nuove / Non lo so ancora*

Fonti: [FrSV · Art. 15](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_15), [FrSV · Art. 3](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_3), [USG · Art. 60](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1984/1122_1122_1122/it#art_60)

Le piante invasive si diffondono spesso tramite terra e resti vegetali. Nel poligono, anche piccoli pezzi di radice o di fusto possono formare una nuova pianta. Non scarichi perciò scarti da giardino, materiale di taglio o terra nel bosco, in un ruscello o sul bordo di una strada. Non porti terra proveniente da un luogo con queste piante in un altro luogo. La terra che contiene piante della prima lista (allegato 2.1) deve restare nel luogo da cui è stata asportata, oppure essere smaltita in modo da escludere l'ulteriore diffusione delle piante. L'obbligo di riutilizzare per quanto possibile il suolo asportato vale solo per il suolo che non contiene organismi alloctoni invasivi. Pulisca attrezzi, macchine e scarpe prima di lasciare un luogo colpito.

Fonti: [FrSV · Art. 15](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_15), [VVEA · Art. 18](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/it#art_18)

Non ricorra al diserbante. I prodotti contro le piante sono vietati su tetti e terrazze, su piazzali di deposito, su e lungo strade, sentieri e piazze, nonché su scarpate e strisce verdi lungo strade e binari ferroviari. Il divieto non distingue tra sentieri e piazze pubblici e privati. Tutti i prodotti fitosanitari sono inoltre vietati nelle zone protette, nelle zone paludose e nelle torbiere, nelle siepi e nei boschetti campestri, nel bosco, in e presso le acque, ciascuno con una fascia di tre metri, nonché nella zona di protezione più ravvicinata delle acque sotterranee. Vi sono eccezioni solo per il trattamento mirato di singole piante problematiche in determinati luoghi, per esempio lungo siepi e margini boschivi, su scarpate o lungo strade nazionali e cantonali, e solo se lo sfalcio e altre misure non hanno effetto. Lo chiarisca prima con il servizio cantonale specializzato.

Fonti: [ChemRRV · Art. 3](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/478/it#art_3)

Con una segnalazione lei non diventa parte di un procedimento. Non può costringere l'autorità ad agire contro una proprietaria, un proprietario o un negozio. Il Tribunale federale esige per questo che lei sia toccato più della collettività e abbia un interesse proprio e degno di protezione. L'impegno per la natura e la diversità biologica da solo non basta secondo la giurisprudenza; un'azione nell'interesse di tutti, un cosiddetto ricorso popolare, non esiste. Sono quindi efficaci segnalazioni precise con luogo, foto e data, una richiesta di informazioni al servizio specializzato dopo qualche tempo e una segnalazione a un'organizzazione per la protezione della natura della sua regione.

Fonti: [DTF 139 II 279, consid. 2.3](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_139_II_279#e-2-3), [TF 2C_532/2025 del 21 luglio 2026, consid. 4.2](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_532_2025-D20260721#e-4-2)

## Come procedere

**1.** Ecco come procedere per la rimozione: prima identifichi con certezza la specie, per esempio con le schede informative e le foto di Info Flora. Rimuova le piante prima della maturazione dei semi, in modo che non arrivino nel terreno. Le specie annuali e le piante giovani le strappi con le radici. Arbusti e alberi giovani li scavi insieme alla ceppaia. Nell'ailanto, i tronchi tagliati ributtano vigorosamente: in questo caso si faccia consigliare. I poligoni formano rizomi che arrivano in profondità: strapparli una sola volta non basta, servono anni di falciature o scavi ripetuti. Indossi i guanti. Il succo della panace di Mantegazzi provoca, a contatto con la luce solare, gravi ustioni cutanee; indossi indumenti lunghi e una protezione per gli occhi. Il polline delle ambrosie scatena forti allergie. In presenza di popolamenti estesi, lungo corsi d'acqua, nel bosco o su terreno altrui, si rivolga prima al servizio cantonale specializzato o al Comune.

*Vale se: Cosa desidera fare? → Rimuovere le piante e smaltirle correttamente / Non lo so ancora*

**2.** Sui cantieri le piante invasive vengono trasportate involontariamente in modo particolarmente frequente con il materiale di scavo. Se costruisce lei stesso, chiarisca prima dello scavo se sul fondo crescono tali piante. Informi l'impresa di costruzione e annoti dove si trova la terra colpita e dove viene portata. La terra con specie della prima lista non può semplicemente essere portata su un altro fondo. Se lei, come persona esterna, vede che terra colpita viene portata via o depositata altrove, lo segnali al servizio cantonale specializzato per i neobiota o per il suolo. Il Cantone controlla se gli obblighi di diligenza sono rispettati e ordina le misure necessarie.

*Vale se: Dove crescono le piante? → Su un cantiere o in materiale di scavo o di terra / Non lo so / in più luoghi*

Fonti: [FrSV · Art. 15](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_15), [FrSV · Art. 49](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_49)

**3.** Se le piante crescono su terreno altrui, per esempio dal vicino, lungo una strada o su un'area ferroviaria, non può semplicemente intervenire lei stesso. Si rivolga alla proprietaria o al proprietario e lo segnali sulla specie; molti non sanno che una pianta è invasiva. Per strade, corsi d'acqua e impianti pubblici è di regola competente per la manutenzione il Comune, il Cantone o la ferrovia; segnali il ritrovamento lì oppure al servizio cantonale specializzato. Se può pretendere dai vicini la rimozione delle piante è una questione di diritto di vicinato e non è trattata qui.

*Vale se: Dove crescono le piante? → Sul fondo di vicini o di altri privati / Sul bordo di una strada, su una scarpata ferroviaria o in un impianto pubblico / Lungo un ruscello, al margine del bosco, in una siepe o in una zona protetta / Non lo so / in più luoghi*

**4.** Ecco come segnalare: può registrare i ritrovamenti presso Info Flora, il centro nazionale di dati e d'informazione sulla flora svizzera, per esempio con il diario di campo online per le neofite o con l'app InvasivApp. Indichi il luogo esatto e scatti una foto. Popolamenti estesi, ritrovamenti lungo corsi d'acqua, nel bosco o in zone protette, nonché le specie della prima lista, li segnali inoltre al servizio cantonale specializzato per i neobiota o al Comune. Se vede che un negozio o una piattaforma online offre specie vietate, lo segnali al servizio cantonale specializzato: è competente per il controllo della vendita. Annoti il fornitore, la data, il nome della pianta e un link o una foto.

Fonti: [FrSV · Art. 52](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_52), [FrSV · Art. 48](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_48)

## Diritto

Le piante alloctone invasive sono specie che non provengono originariamente dall'Europa, si diffondono qui fortemente e per questo possono soppiantare piante e animali autoctoni o danneggiare le persone. Il diritto federale, più precisamente l'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA), prevede due liste. Per le specie della prima lista (allegato 2.1) vale un divieto di utilizzazione quasi totale. Ne fanno parte per esempio i poligoni asiatici con il poligono del Giappone, le verghe d'oro americane, l'ailanto, le ambrosie, la panace di Mantegazzi, la balsamina ghiandolosa e il sommacco maggiore. Per le specie della seconda lista (allegato 2.2) vale un divieto di vendita e di cessione. Ne fanno parte per esempio il lauroceraso, la buddleja (chiamata anche albero delle farfalle), la paulonia, la palma del Giappone, la cespica annua e la mora d'Armenia. Il Dipartimento DATEC adegua le liste quando emergono nuove conoscenze. Verifichi perciò la versione attuale. Per le piante che non figurano in nessuna lista valgono solo gli obblighi generali di diligenza.

Fonti: [FrSV · Art. 3](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_3), [FrSV · Art. 15](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_15), [FrSV · Art. 59](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_59)

Le specie della prima lista (allegato 2.1) non le può utilizzare direttamente nell'ambiente. Conta come utilizzazione quasi ogni attività: piantare, moltiplicare, impiegare, trasportare, immagazzinare, vendere, regalare o scambiare. È permesso solo ciò che serve alla lotta contro queste piante, quindi strappare, scavare, falciare e smaltire correttamente. Deroghe può concederle, nel singolo caso, solo l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Se queste piante crescono da lei, non può quindi lasciarle crescere per cederle o moltiplicarle. Faccia attenzione che non si diffondano ulteriormente.

*Vale se: Di quale pianta si tratta? → Specie severamente vietata, per esempio i poligoni asiatici (poligono del Giappone), le verghe d'oro americane, l'ailanto, le ambrosie, la panace di Mantegazzi, la balsamina ghiandolosa / Non lo so*

Fonti: [FrSV · Art. 15](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_15), [FrSV · Art. 3](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_3)

Le specie della seconda lista (allegato 2.2) non possono più essere immesse in commercio per l'utilizzazione all'aperto dal 1° settembre 2024. Questo significa: non venderle, non regalarle, non scambiarle, non prestarle e non importarle in Svizzera. L'ordinanza non impone espressamente di rimuovere le piante già esistenti. Secondo l'UFAM, un lauroceraso o una buddleja già presenti in giardino prima del divieto possono restare ed essere curati. Deve però impedire che si diffondano in modo incontrollato. Tagli per esempio le infiorescenze sfiorite prima che si formino i semi, e non ceda talee o piante giovani. Se comunque pianta qualcosa di nuovo, scelga una specie autoctona.

*Vale se: Di quale pianta si tratta? → Specie con divieto di vendita, per esempio il lauroceraso, la buddleja (albero delle farfalle), la paulonia, la palma del Giappone / Non lo so*

Fonti: [FrSV · Art. 15](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_15), [FrSV · Art. 3](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_3), [FrSV · Art. 6](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_6)

Chi utilizza piante all'aperto deve farlo con la diligenza necessaria affinché non mettano in pericolo persone, animali e ambiente e non pregiudichino la diversità biologica. Questo vale per tutte le piante alloctone, non solo per le specie delle liste. In concreto, le piante non devono diffondersi in modo incontrollato. Rispetti le indicazioni di cura ricevute al momento dell'acquisto. Il diritto federale non conosce oggi un obbligo generale di rimuovere tutte le piante invasive dal proprio giardino. Il Cantone può però ordinare misure di lotta nel singolo caso, e le regole cantonali possono andare oltre.

Fonti: [FrSV · Art. 6](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_6), [FrSV · Art. 15](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_15), [USG · Art. 29a](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1984/1122_1122_1122/it#art_29a), [FrSV · Art. 52](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_52)

Non metta le piante invasive sul proprio compost né su un mucchio di rami. Lì semi, radici e pezzi di fusto possono sopravvivere e ributtare. Secondo il diritto federale, gli scarti vegetali sono compostati o fatti fermentare solo se sono adatti a questo scopo; altrimenti vengono inceneriti, per esempio in un impianto di incenerimento dei rifiuti. Deve consegnare i rifiuti alle raccolte previste dal Cantone; di regola sono organizzate dal Comune. Se il suo Comune ritira le piante invasive con la raccolta del verde o con i rifiuti normali lo decide esso stesso; si informi presso l'azienda comunale o l'amministrazione comunale. All'aperto può bruciare al massimo scarti naturali da giardino, e solo se ciò non provoca immissioni eccessive come fumo intenso. Anche per questo chieda prima al Comune.

*Vale se: Cosa desidera fare? → Rimuovere le piante e smaltirle correttamente / Non lo so ancora*

Fonti: [VVEA · Art. 14](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/it#art_14), [USG · Art. 31b](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1984/1122_1122_1122/it#art_31b), [USG · Art. 30c](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1984/1122_1122_1122/it#art_30c)

Lungo i corsi d'acqua, nel bosco, nelle siepi e nelle zone protette serve particolare prudenza. Nelle zone protette, in e presso le acque superficiali, con una fascia di tre metri, e nel bosco, l'utilizzazione diretta di piante alloctone è permessa solo per prevenire o eliminare danni a persone, animali, ambiente o diversità biologica. Per il bosco, la pesca e la caccia valgono inoltre leggi proprie. Non agisca qui di propria iniziativa: con un intervento sbagliato può danneggiare le rive, disturbare animali e piante protetti o portare parti di piante nell'acqua, che le trasporta oltre. Segnali il ritrovamento e chieda al servizio cantonale specializzato, al servizio forestale o al Comune se e come può aiutare. Alcuni Comuni e associazioni per la protezione della natura organizzano interventi guidati.

*Vale se: Dove crescono le piante? → Lungo un ruscello, al margine del bosco, in una siepe o in una zona protetta / Non lo so / in più luoghi*

Fonti: [FrSV · Art. 16](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_16), [FrSV · Art. 15](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_15)

Per l'esecuzione sono competenti i Cantoni. Essi controllano se gli obblighi di diligenza nell'utilizzazione di piante all'aperto sono rispettati e, in caso di carenze, ordinano misure. Se compaiono piante che possono danneggiare l'ambiente o la diversità biologica, il Cantone ordina le misure di lotta necessarie. Può tenere un elenco dei ritrovamenti accessibile al pubblico. I Cantoni controllano inoltre, a campione, se vivai, garden center e altri fornitori vendono specie vietate. Fin dove si spinge un Cantone, se obbliga proprietarie e proprietari a combattere determinate specie e chi ne sopporta i costi, lo stabilisce ogni Cantone da sé. Trova le informazioni sul sito del suo Cantone.

Fonti: [FrSV · Art. 49](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_49), [FrSV · Art. 52](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_52), [FrSV · Art. 48](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_48)

Il diritto vigente si fonda sulla legge sulla protezione dell'ambiente, che permette al Consiglio federale di limitare o vietare l'utilizzazione di determinati organismi e di prescrivere misure per la loro lotta. Nel giugno 2025 il Consiglio federale ha posto in consultazione una modifica di questa legge sulle specie alloctone invasive. Essa dovrebbe disciplinare meglio la lotta contro tali specie. Questa modifica non è in vigore (stato: settembre 2026). Fino ad allora valgono le regole qui descritte. Se e quando qualcosa cambierà lo sa l'UFAM.

Fonti: [USG · Art. 29f](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1984/1122_1122_1122/it#art_29f)

## Consulenza

Si faccia consigliare personalmente se il Cantone o il Comune le ordina con decisione di combattere delle piante o le addossa i relativi costi; una tale decisione può essere impugnata solo entro il termine indicato nell'indicazione dei rimedi giuridici. Questo vale anche se, come committente, deve smaltire grandi quantità di terra colpita, se le viene rimproverato di aver venduto o ceduto piante vietate, oppure se gestisce un'azienda di giardinaggio o un vivaio. Un'avvocata o un avvocato con esperienza in diritto ambientale o amministrativo può valutare la sua situazione. Per le controversie con i vicini su piante al confine è determinante il diritto di vicinato.

## Aiuto

Recapiti gratuiti: il servizio cantonale specializzato per i neobiota consiglia su identificazione, lotta e smaltimento e riceve le segnalazioni. È di regola collocato presso l'ufficio dell'ambiente o l'ufficio della natura; trova i recapiti sul sito del suo Cantone. Il suo Comune, spesso l'azienda comunale o il servizio ambientale, le dice come consegnare gli scarti vegetali e sa chi è competente per le superfici pubbliche. Info Flora offre schede informative per ogni specie, le liste delle specie e gli strumenti di segnalazione. Per i ritrovamenti nel bosco aiuta il servizio forestale, spesso la guardia forestale di settore.

## Fonti

- [FrSV · Art. 3](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_3)
- [FrSV · Art. 6](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_6)
- [FrSV · Art. 15](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_15)
- [FrSV · Art. 16](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_16)
- [FrSV · Art. 48](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_48)
- [FrSV · Art. 49](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_49)
- [FrSV · Art. 52](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_52)
- [FrSV · Art. 59](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/614/it#art_59)
- [USG · Art. 29a](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1984/1122_1122_1122/it#art_29a)
- [USG · Art. 29f](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1984/1122_1122_1122/it#art_29f)
- [USG · Art. 30c](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1984/1122_1122_1122/it#art_30c)
- [USG · Art. 31b](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1984/1122_1122_1122/it#art_31b)
- [USG · Art. 60](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1984/1122_1122_1122/it#art_60)
- [ChemRRV · Art. 3](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/478/it#art_3)
- [VVEA · Art. 14](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/it#art_14)
- [VVEA · Art. 18](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/it#art_18)
- [DTF 139 II 279, consid. 2.3](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_139_II_279#e-2-3)
- [TF 2C_532/2025 del 21 luglio 2026, consid. 4.2](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_532_2025-D20260721#e-4-2)

## Informazioni ufficiali

- [UFAM: Specie alloctone invasive](https://www.bafu.admin.ch/de/gebietsfremde-arten)
- [UFAM: Modifica dell'utilizzazione di piante alloctone invasive (divieto di vendita)](https://www.bafu.admin.ch/de/anderung-im-umgang-mit-invasiven-gebietsfremden-pflanzen)
- [Info Flora: Segnalare i ritrovamenti](https://www.infoflora.ch/de/mitmachen/daten-melden.html)

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Testi di legge verificati il 30 settembre 2026. Informazione giuridica generale. Non sostituisce una consulenza individuale.

https://swisslaw.io/it/environment/invasive-plants/ · swisslaw.io, environment.invasive-plants, 2026-09-30 · CC BY 4.0
