# Controversia sull'assicurazione complementare

La sua assicurazione complementare all'assicurazione malattie è un contratto privato, non un rapporto assicurativo sociale. In caso di controversia – per esempio su una prestazione rifiutata, una disdetta o una presunta violazione dell'obbligo di dichiarazione – valgono quindi regole diverse rispetto all'assicurazione di base: nessuna decisione, nessuna procedura di opposizione, bensì il contratto, le condizioni generali di assicurazione (CGA) e la legge sul contratto d'assicurazione (LCA).

Questa guida vale per: Le controversie derivanti da un'assicurazione complementare privata all'assicurazione malattie: ospedale (semiprivato/privato), cure dentarie, medicina alternativa, indennità giornaliera di malattia e simili. Questi contratti sottostanno alla legge sul contratto d'assicurazione (LCA), non al diritto delle assicurazioni sociali.

Non coperto: L'assicurazione di base obbligatoria (LAMal) con decisione e opposizione – per questo esiste una guida propria. Non rientrano qui neppure le assicurazioni sulla vita e le assicurazioni complementari private al di fuori delle cure medico-sanitarie (per esempio le pure assicurazioni complementari contro gli infortuni).

## I suoi dati

- Di cosa si tratta nella sua controversia con l'assicurazione complementare? (Rifiuta una prestazione o la riduce / Si richiama a indicazioni false o mancanti alla conclusione del contratto / Si tratta di una disdetta del contratto / Si tratta del premio o di un ritardo nel pagamento / Non lo so con precisione)
- Ha già ricevuto qualcosa per scritto dall'assicurazione in merito? (Sì / No / Non lo so)
- Il suo Cantone ha designato un unico tribunale per queste controversie? (Sì / No / Non lo so)

## Attenzione

Se l'assicurazione le ha posto, alla conclusione del contratto, una domanda su un fatto rilevante e lei l'ha taciuto o dichiarato in modo inesatto, pur conoscendolo o dovendolo conoscere, essa può recedere dal contratto per scritto. Il recesso ha effetto dal momento in cui le perviene, non retroattivamente (art. 6 cpv. 1 LCA). L'assicurazione non deve allora pagare nemmeno per i danni già intervenuti, nella misura in cui il fatto taciuto li abbia influenzati, e può richiedere la restituzione di tali prestazioni (art. 6 cpv. 3 LCA). Importante: il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che l'assicurazione è venuta a conoscenza della violazione (art. 6 cpv. 2 LCA). Il termine inizia a decorrere solo quando essa ne ha conoscenza sicura e completa; un semplice sospetto, per esempio tratto da una fattura medica, non basta. L'assicurazione deve provare di aver rispettato il termine. Si informi quindi da quando l'assicurazione disponeva delle indicazioni determinanti.

*Vale se: Di cosa si tratta nella sua controversia con l'assicurazione complementare? → Si richiama a indicazioni false o mancanti alla conclusione del contratto / Non lo so con precisione*

Fonti: [VVG · Art. 6](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/719_735_717/it#art_6), [TF 4A_366/2020 del 29 settembre 2020, consid. 3.1](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_366_2020#e-3-1)

Se ha concluso il suo contratto prima del 1° gennaio 2022, in caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione e di ritardo nel pagamento del premio valgono in parte regole diverse da quelle qui descritte. Delle nuove disposizioni, per i contratti più vecchi valgono solo le prescrizioni di forma e i diritti di recesso secondo gli articoli 35a e 35b LCA; per il resto si applica il diritto in vigore all'epoca (art. 103a LCA). Se non ricorda più la data di conclusione o non è sicuro, chieda alla sua assicurazione l'inizio del contratto o si faccia consigliare prima di basarsi sulle regole qui descritte.

*Vale se: Di cosa si tratta nella sua controversia con l'assicurazione complementare? → Si richiama a indicazioni false o mancanti alla conclusione del contratto / Si tratta del premio o di un ritardo nel pagamento / Non lo so con precisione*

Fonti: [VVG · Art. 103a](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/719_735_717/it#art_103a)

Se si è verificato solo un danno parziale e lei chiede per questo delle prestazioni, secondo la legge entrambe le parti hanno di principio il diritto di disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento dell'indennità (art. 42 cpv. 1 LCA). Nell'assicurazione complementare all'assicurazione sociale malattie questo diritto spetta però solo a lei come stipulante, non all'assicurazione; solo nell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera lo hanno entrambe le parti (art. 35a cpv. 4 LCA). Se disdice, la copertura termina 14 giorni dopo che la disdetta è stata comunicata all'assicurazione (art. 42 cpv. 2 LCA). Se disdice nell'anno successivo alla conclusione del contratto, il premio resta dovuto per il periodo di assicurazione in corso (art. 42 cpv. 3 LCA).

*Vale se: Di cosa si tratta nella sua controversia con l'assicurazione complementare? → Si tratta di una disdetta del contratto / Rifiuta una prestazione o la riduce / Non lo so con precisione*

Fonti: [VVG · Art. 42](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/719_735_717/it#art_42), [VVG · Art. 35a](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/719_735_717/it#art_35a)

Se non paga il premio in tempo utile, l'assicurazione deve diffidarla per scritto, concederle 14 giorni dall'invio della diffida e avvertirla delle conseguenze (art. 20 cpv. 1 LCA). Se questo termine scade infruttuoso, l'obbligo dell'assicurazione di fornire prestazioni è sospeso a partire da quel momento (art. 20 cpv. 3 LCA) – un evento verificatosi in questo periodo potrebbe quindi non essere coperto. Verifichi quindi se ha effettivamente ricevuto una diffida valida con un termine di 14 giorni.

*Vale se: Di cosa si tratta nella sua controversia con l'assicurazione complementare? → Si tratta del premio o di un ritardo nel pagamento / Non lo so con precisione*

Fonti: [VVG · Art. 20](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/719_735_717/it#art_20)

I crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni dal fatto su cui è fondato l'obbligo di fornire la prestazione (art. 46 cpv. 1 LCA); nell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera di malattia sono solo due anni (art. 46 cpv. 3 LCA). Un accorciamento contrattuale di questo termine è nullo (art. 46 cpv. 2 LCA). Dopo la scadenza non può più far valere il suo diritto in giudizio – agisca in tempo utile. La prescrizione è interrotta per esempio da un'esecuzione, da un'istanza di conciliazione o da un'azione, oppure se l'assicurazione riconosce il credito (art. 135 CO). Una lettera o una richiesta all'ufficio dell'ombudsman non bastano per questo.

Fonti: [VVG · Art. 46](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/719_735_717/it#art_46), [CO · art. 135](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_135)

## Come procedere

**1.** Chieda all'assicurazione una motivazione scritta: quale disposizione del contratto o delle condizioni generali di assicurazione (CGA) applica? Conservi la polizza, le CGA, il questionario sanitario compilato e l'intera corrispondenza. Senza questi documenti è difficile valutare se l'assicurazione ha ragione, e le servono per una consulenza o un'eventuale azione legale.

**2.** Se non ha ancora ricevuto nulla per scritto, inviti l'assicurazione per scritto a motivare il suo rifiuto, la sua disdetta o la sua richiesta, e le fissi un termine adeguato, per esempio da 10 a 14 giorni. Questa risposta scritta è la base per tutto il resto – senza di essa non è possibile preparare in modo sensato né una consulenza né un'azione legale.

*Vale se: Ha già ricevuto qualcosa per scritto dall'assicurazione in merito? → No / Non lo so*

**3.** Esamini attentamente la comunicazione scritta: a quale disposizione del contratto, delle CGA o della legge si richiama l'assicurazione? La data è corretta, e quando esattamente le è pervenuta la comunicazione? Le sono state consegnate correttamente la polizza e le CGA alla conclusione del contratto? Le servono queste indicazioni per una consulenza o un'azione legale.

*Vale se: Ha già ricevuto qualcosa per scritto dall'assicurazione in merito? → Sì*

**4.** Se l'assicurazione rifiuta una prestazione o la riduce, confronti la motivazione con la sua polizza e le CGA: l'assicurazione menziona una clausola di esclusione concreta o una riserva? Mancano, dal suo punto di vista, dei documenti? Presenti i documenti medici mancanti e chieda una nuova valutazione scritta prima di considerare ulteriori passi.

*Vale se: Di cosa si tratta nella sua controversia con l'assicurazione complementare? → Rifiuta una prestazione o la riduce / Non lo so con precisione*

## Diritto

La sua assicurazione complementare all'assicurazione malattie – per esempio per l'ospedale semiprivato/privato, le cure dentarie o la medicina alternativa – è un contratto di diritto privato. Tali assicurazioni complementari sottostanno alla legge sul contratto d'assicurazione (LCA), non alla legge sull'assicurazione malattie (LAMal). Questo significa: l'assicurazione non emana una decisione, e non esiste una procedura di opposizione come nell'assicurazione di base. Determinanti sono il suo contratto, le condizioni generali di assicurazione (CGA) e la LCA. In caso di controversia deve far valere il suo diritto, se necessario, davanti al tribunale civile.

Fonti: [KVAG · Art. 2](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/839/it#art_2)

È considerata assicurazione complementare all'assicurazione sociale malattie solo un'assicurazione che copre i rischi malattia, infortunio o maternità e che completa le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Un'assicurazione privata che, per esempio, migliora soltanto le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) non ne fa parte secondo la giurisprudenza; per essa non vale la competenza giudiziaria speciale secondo l'art. 7 CPC.

Fonti: [TF 4A_169/2023 del 31 gennaio 2024, consid. 4.2](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_169_2023#e-4-2), [CPC · art. 7](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_7)

Alla conclusione del contratto doveva rispondere secondo verità a tutte le domande dell'assicurazione sulla sua salute e su altri fatti rilevanti per il rischio, nella misura in cui conosceva o doveva conoscere questi fatti (art. 4 LCA). Sono rilevanti i fatti che potevano influire sulla decisione dell'assicurazione di concludere il contratto, o di concluderlo a queste condizioni. Ciò su cui l'assicurazione ha posto una domanda chiara e non equivoca è considerato rilevante.

*Vale se: Di cosa si tratta nella sua controversia con l'assicurazione complementare? → Si richiama a indicazioni false o mancanti alla conclusione del contratto / Non lo so con precisione*

Fonti: [VVG · Art. 4](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/719_735_717/it#art_4)

Nonostante la violazione dell'obbligo di dichiarazione, l'assicurazione non può recedere dal contratto se, per esempio: il fatto taciuto è cessato prima dell'evento; l'assicurazione stessa ha provocato l'indicazione falsa o mancante; conosceva già il fatto o doveva conoscerlo; ha rinunciato al diritto di recesso; oppure una domanda è rimasta senza risposta e l'assicurazione ha comunque concluso il contratto (art. 8 LCA). Se si applica una di queste eccezioni, si opponga alla disdetta per scritto e con motivazione.

*Vale se: Di cosa si tratta nella sua controversia con l'assicurazione complementare? → Si richiama a indicazioni false o mancanti alla conclusione del contratto / Non lo so con precisione*

Fonti: [VVG · Art. 8](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/719_735_717/it#art_8)

Il contratto può essere disdetto in via ordinaria al più presto alla fine del terzo anno e poi alla fine di ogni anno successivo, con un preavviso di tre mesi (art. 35a cpv. 1 LCA); possono essere convenuti altri termini, identici per entrambe le parti. Importante per l'assicurazione complementare all'assicurazione sociale malattie: questo diritto di disdetta ordinaria spetta solo a lei come stipulante, non all'assicurazione (art. 35a cpv. 4 LCA). Solo nell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera di malattia entrambe le parti possono disdire in via ordinaria.

*Vale se: Di cosa si tratta nella sua controversia con l'assicurazione complementare? → Si tratta di una disdetta del contratto / Non lo so con precisione*

Fonti: [VVG · Art. 35a](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/719_735_717/it#art_35a)

Per gravi motivi ciascuna parte può disdire il contratto in ogni momento (art. 35b LCA), per esempio in caso di una modifica imprevedibile delle disposizioni legali che rende impossibile l'adempimento del contratto, o quando la continuazione del contratto non sia più ragionevolmente esigibile secondo buona fede. Per questo non vale alcun termine di disdetta. La disdetta deve avvenire per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, per esempio per e-mail.

*Vale se: Di cosa si tratta nella sua controversia con l'assicurazione complementare? → Si tratta di una disdetta del contratto / Non lo so con precisione*

Fonti: [VVG · Art. 35b](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/719_735_717/it#art_35b)

Se l'assicurazione non richiede il premio in sospeso per via legale entro due mesi dalla scadenza del termine di diffida, si ritiene che sia receduta dal contratto e che abbia rinunciato al premio arretrato (art. 21 cpv. 1 LCA). Se l'assicurazione richiede o accetta il premio più tardi, il suo obbligo di fornire prestazioni rinasce solo quando lei ha pagato il premio arretrato con interessi e spese (art. 21 cpv. 2 LCA).

*Vale se: Di cosa si tratta nella sua controversia con l'assicurazione complementare? → Si tratta del premio o di un ritardo nel pagamento / Non lo so con precisione*

Fonti: [VVG · Art. 21](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/719_735_717/it#art_21)

Se il suo Cantone ha designato un unico tribunale per le controversie derivanti dall'assicurazione complementare all'assicurazione sociale malattie (art. 7 CPC), questo decide direttamente come unica istanza cantonale. Non ha allora luogo una previa procedura di conciliazione (art. 198 lett. f CPC); presenta la sua azione direttamente a questo tribunale. Indipendentemente dal valore litigioso si applica la procedura semplificata (art. 243 cpv. 2 lett. f CPC).

*Vale se: Il suo Cantone ha designato un unico tribunale per queste controversie? → Sì / Non lo so*

Fonti: [CPC · art. 7](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_7), [CPC · art. 198](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_198), [CPC · art. 243](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_243)

Se il suo Cantone non ha designato un tale tribunale (art. 7 CPC), valgono le regole di competenza ordinarie: di regola prima un tentativo di conciliazione, poi l'azione presso il tribunale civile competente. Anche lì, per la sua controversia si applica la procedura semplificata indipendentemente dal valore litigioso (art. 243 cpv. 2 lett. f CPC). Se il suo Cantone ha designato un tribunale secondo l'art. 7 CPC lo può sapere presso l'amministrazione giudiziaria cantonale o un servizio di consulenza giuridica.

*Vale se: Il suo Cantone ha designato un unico tribunale per queste controversie? → No / Non lo so*

Fonti: [CPC · art. 7](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_7), [CPC · art. 243](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_243)

## Costi

Per le controversie derivanti dall'assicurazione complementare all'assicurazione sociale malattie non vengono riscosse spese giudiziarie, né nella procedura di conciliazione né nella procedura decisionale (art. 113 cpv. 2 lett. f e art. 114 lett. e CPC). Nella procedura di conciliazione, inoltre, di principio non viene assegnata alcuna indennità di parte (art. 113 cpv. 1 CPC). Nella procedura giudiziaria, invece, di principio la parte soccombente sopporta le spese processuali. Ne fa parte l'indennità di parte, ossia soprattutto le spese legali della controparte (art. 95 e 106 CPC).

Fonti: [CPC · art. 113](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_113), [CPC · art. 114](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_114), [CPC · art. 95](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_95), [CPC · art. 106](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_106)

## Consulenza

Se si tratta di un importo rilevante, di una disdetta che mette a rischio la sua copertura assicurativa, oppure se l'assicurazione si richiama a una violazione dell'obbligo di dichiarazione, conviene di regola farsi consigliare da una persona specializzata in diritto assicurativo, prima di lasciar scadere un termine o di firmare qualcosa. Questa guida non sostituisce una consulenza legale nel singolo caso.

## Aiuto

L'Ombudsman dell'assicurazione malattie media gratuitamente tra lei e la sua assicurazione – anche nelle controversie derivanti dall'assicurazione complementare secondo la LCA. Non sostituisce un tribunale, ma può spesso contribuire in modo rapido e non burocratico a una soluzione, prima che lei faccia causa. Una richiesta non interrompe però alcun termine – tenga comunque d'occhio la prescrizione e i termini di disdetta.

Molte associazioni cantonali di avvocati offrono una prima consulenza giuridica gratuita o a basso costo. Approfitti di un simile servizio per valutare le sue possibilità di successo e il seguito da dare, prima di lasciar scadere un termine o di firmare una dichiarazione.

## Fonti

- [KVAG · Art. 2](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/839/it#art_2)
- [VVG · Art. 4](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/719_735_717/it#art_4)
- [VVG · Art. 6](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/719_735_717/it#art_6)
- [VVG · Art. 8](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/719_735_717/it#art_8)
- [VVG · Art. 35a](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/719_735_717/it#art_35a)
- [VVG · Art. 35b](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/719_735_717/it#art_35b)
- [VVG · Art. 42](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/719_735_717/it#art_42)
- [VVG · Art. 46](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/719_735_717/it#art_46)
- [VVG · Art. 103a](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/719_735_717/it#art_103a)
- [VVG · Art. 20](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/719_735_717/it#art_20)
- [VVG · Art. 21](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/719_735_717/it#art_21)
- [CPC · art. 7](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_7)
- [CPC · art. 113](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_113)
- [CPC · art. 114](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_114)
- [CPC · art. 198](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_198)
- [CPC · art. 243](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_243)
- [TF 4A_169/2023 del 31 gennaio 2024, consid. 4.2](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_169_2023#e-4-2)
- [TF 4A_366/2020 del 29 settembre 2020, consid. 3.1](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_366_2020#e-3-1)
- [CPC · art. 95](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_95)
- [CPC · art. 106](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/it#art_106)
- [CO · art. 135](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#art_135)

## Informazioni ufficiali

- [Ombudsman dell'assicurazione malattie](https://om-kv.ch/)
- [Associazioni cantonali di avvocati (consulenza giuridica gratuita)](https://www.sav-fsa.ch/de/kantonale-anwaltsverb%C3%A4nde)

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Testi di legge verificati il 28 settembre 2026. Informazione giuridica generale. Non sostituisce una consulenza individuale.

https://swisslaw.io/it/health/supplementary/ · swisslaw.io, health.supplementary, 2026-09-28 · CC BY 4.0
