La legittima: che cosa spetta ai parenti stretti
La legittima protegge i parenti stretti dal rimanere completamente esclusi da un testamento o da un contratto successorio. Dal 1° gennaio 2023 hanno diritto alla legittima solo i discendenti e il coniuge superstite o il partner registrato superstite; genitori, fratelli, sorelle e altri parenti non ne hanno più. La legittima corrisponde alla metà della quota ereditaria legale, il resto è liberamente disponibile. Se non ha ricevuto nulla o riceve troppo poco, può far valere la sua legittima con l'azione di riduzione – per questo valgono termini brevi. Se sta pianificando la propria successione, questa guida mostra quanto può distribuire liberamente e quali possibilità esistono, come la diseredazione o l'usufrutto per il coniuge.
Verificato da un avvocato il 30 settembre 2026Fonti ufficiali
Attenzione
Se lei è genitore, fratello o sorella, oppure un altro parente del disponente, secondo il diritto vigente non ha diritto alla legittima. Il disponente può escluderla completamente con un testamento o un contratto successorio, anche senza alcun motivo. Per legge lei eredita solo se la persona defunta non lascia discendenti, e solo nella misura in cui nessun testamento o contratto successorio disponga altrimenti. Accanto al coniuge superstite, la stirpe dei genitori riceve un quarto dell'eredità.
Termine più importante: l'azione di riduzione si prescrive entro un anno da quando lei ha avuto conoscenza della lesione della sua legittima. A tal fine basta che lei conosca i fatti che rendono possibile il successo dell'azione; non è necessaria la certezza completa, il termine decorre comunque già. In ogni caso l'azione si prescrive al più tardi dieci anni dopo l'apertura del testamento o del contratto successorio, e per le liberalità in vita dieci anni dopo la morte del disponente. Questi termini sono rigorosi: una lettera, un'esecuzione o trattative non li sospendono. Può salvaguardarli solo presentando tempestivamente un'istanza di conciliazione o un'azione. Non aspetti quindi che tutte le cifre siano definite: non appena può sospettare una lesione della sua legittima, dovrebbe agire o quantomeno salvaguardare per tempo il termine.
ZGB · Art. 533DTF 121 III 249, consid. 2aDTF 98 II 176, consid. 10CPC · art. 62CPC · art. 64
Come procedere
Se sta pianificando la sua successione, stabilisca anzitutto chi ha diritto alla legittima: i discendenti nonché il suo coniuge o il suo partner registrato. Calcoli le loro legittime e quindi la quota disponibile, prima di disporre per testamento. Se vuole favorire qualcuno oltre quanto consente la quota disponibile, valuti una soluzione con usufrutto per il coniuge, una diseredazione per motivo tassativo, oppure un contratto successorio con gli interessati. Documenti per scritto le donazioni importanti fatte in vita, perché possono essere computate o ridotte in seguito. Faccia verificare un testamento o un contratto successorio da un professionista, oppure lo faccia rogare pubblicamente.
Se sospetta che la sua legittima sia stata lesa: si procuri una copia del testamento o del contratto successorio e, se necessario, del certificato ereditario. Annoti la data in cui ha saputo per la prima volta di ciò o della possibile lesione; è decisiva per il termine. Calcoli approssimativamente quanto le spetterebbe come legittima. Raccolga prove relative a donazioni o liberalità importanti che il disponente ha fatto in vita. Cerchi anzitutto un accordo con gli eredi favoriti; se ciò non riesce, deve presentare tempestivamente l'azione di riduzione.
Diritto
La sua legittima è la parte dell'eredità che il disponente non può toglierle con un testamento o un contratto successorio. Hanno oggi diritto alla legittima soltanto i discendenti, cioè figli e nipoti, nonché il coniuge superstite o il partner registrato superstite. Per ciascuna di queste persone essa corrisponde alla metà di quanto erediterebbe per legge senza testamento. Dal 1° gennaio 2023 i genitori non hanno più diritto alla legittima; non ne hanno nemmeno i fratelli e le sorelle, i conviventi né altri parenti.
Un esempio: un disponente sposato lascia la moglie e due figli, senza che un testamento disponga altrimenti. Con la sua morte viene prima diviso il patrimonio coniugale secondo il regime dei beni; solo la sua quota in esso costituisce l'eredità. Per legge la moglie riceve la metà dell'eredità, i due figli insieme l'altra metà, quindi un quarto ciascuno. La legittima è la metà di questo: la moglie ha diritto ad almeno un quarto dell'eredità, ogni figlio ad almeno un ottavo. Insieme ciò corrisponde alla metà dell'eredità. Sull'altra metà, la quota disponibile, il disponente può disporre liberamente con un testamento o un contratto successorio, per esempio a favore di un figlio, di un'altra persona o di un'organizzazione.
Quanto non è vincolato dalla legittima è la quota disponibile. Su di essa lei può disporre liberamente con un testamento o un contratto successorio, per esempio a favore di singoli eredi, di una persona non imparentata o di un'organizzazione di pubblica utilità. Se non lascia né discendenti né un coniuge o un partner registrato, può disporre liberamente di tutto il suo patrimonio. La quota disponibile si calcola sul patrimonio al momento della morte, dopo deduzione dei debiti, delle spese funerarie, delle spese di apposizione dei sigilli e d'inventario, nonché del mantenimento delle persone conviventi in famiglia durante un mese.
Se al momento della morte era pendente una procedura di divorzio, il coniuge superstite perde la legittima se la procedura era stata avviata o proseguita su richiesta comune, oppure se i coniugi a quel momento vivevano già separati da almeno due anni. In questo caso valgono le legittime degli altri eredi come se il disponente non fosse stato sposato. Per una procedura di scioglimento di un'unione domestica registrata vale per analogia la stessa regola. Ciò non significa che il coniuge superstite erediti automaticamente meno: il matrimonio continua a sussistere fino al divorzio passato in giudicato, e senza testamento o contratto successorio egli riceve la quota ereditaria legale. La regola comporta solo che la persona defunta potesse escluderlo completamente in un testamento o contratto successorio.
Il disponente può attribuire, con un testamento o un contratto successorio, alla persona con cui era sposato o viveva in unione domestica registrata, invece di una quota ereditaria, l'usufrutto sull'intera parte che spetta ai discendenti comuni. Ciò dà alla persona superstite un diritto di godimento sull'intera quota ereditaria dei figli, senza che questa debba essere versata immediatamente. Oltre a questo usufrutto, la quota disponibile è la metà dell'eredità. Se la persona superstite si risposa o costituisce una nuova unione domestica registrata, l'usufrutto decade sulla parte che altrimenti eccederebbe la legittima dei discendenti.
Per la legittima non contano solo il patrimonio e le disposizioni a causa di morte. Si tiene conto anche di determinate liberalità che il disponente ha fatto in vita: le donazioni degli ultimi cinque anni prima della morte, le donazioni liberamente revocabili in ogni momento, il corredo nuziale, la dote, le anticipazioni ereditarie, nonché i trasferimenti patrimoniali fatti con la manifesta intenzione di eludere la libertà di disporre. Tali liberalità possono essere ridotte come una disposizione testamentaria se ledono la sua legittima. I regali d'uso abituali non ne fanno parte. Se una determinata liberalità vi rientri dipende fortemente dal caso concreto; documenti quindi ciò che sa al riguardo.
Se non c'è né testamento né contratto successorio, vale la successione legittima, e la sua legittima è quindi già garantita dalla legge. Una lesione della legittima entra allora in considerazione soprattutto a causa di liberalità in vita fatte ad altre persone, per esempio grandi donazioni. In questo caso verifichi anzitutto se il disponente ha fatto simili liberalità prima della morte.
Se lei riceve, in valore, meno della sua legittima, può chiedere con l'azione di riduzione che altre liberalità siano ridotte finché la sua legittima sia reintegrata. Ciò avviene in un ordine preciso: prima quanto altri ricevono secondo la successione legittima, poi le liberalità da testamento o contratto successorio, e solo se questo non basta, le liberalità in vita, tra queste prima le più recenti e poi le più vecchie. L'azione si dirige contro le persone che hanno ricevuto troppo. Se più eredi legittimari sono stati favoriti per causa di morte, la riduzione tra loro avviene in proporzione a quanto hanno ricevuto oltre la propria legittima. Può far valere la pretesa di riduzione anche in via di eccezione, cioè per difendersi, se lei stesso viene convenuto in giudizio per la restituzione; ciò non è soggetto ad alcun termine.
Il disponente può privarla espressamente della legittima con un testamento o un contratto successorio (diseredazione), ma solo per motivi tassativi: se lei ha commesso un grave reato contro il disponente o contro una persona a lui intimamente legata, oppure se ha gravemente violato i suoi obblighi di famiglia verso il disponente o i suoi congiunti. La diseredazione è valida solo se il motivo è indicato nel testamento. Se lei contesta la diseredazione come infondata, la persona che ne beneficia deve provare il motivo della diseredazione. Se la prova non riesce o manca la motivazione, la sua legittima le resta.
Lei può rinunciare in anticipo alla sua legittima solo mediante un contratto successorio con il disponente, per esempio un contratto di rinuncia d'eredità. Un testamento unilaterale o un accordo informale non bastano. Un simile contratto successorio deve essere costituito nella forma del testamento pubblico: lei e il disponente dichiarate insieme la vostra volontà al notaio e firmate l'atto davanti a lui e a due testimoni. Senza un simile contratto la sua legittima resta valida, anche se lei vi ha rinunciato verbalmente o un testamento la dichiara soppressa.
Per l'azione di riduzione è competente il tribunale dell'ultimo domicilio del disponente. Prima di poter agire in giudizio, di regola deve prima svolgere una procedura di conciliazione davanti all'autorità di conciliazione; solo se questa rimane infruttuosa ottiene l'autorizzazione ad agire davanti al tribunale. Presenti l'istanza di conciliazione per tempo, al più tardi prima della scadenza del termine per l'azione di riduzione. La procedura vera e propria è di regola un procedimento ordinario; quanto duri dipende dal Cantone e dalla complessità del caso.
Costi
Per l'azione di riduzione il tribunale riscuote spese giudiziarie secondo la tariffa cantonale; di regola deve versare un anticipo spese. La procedura di conciliazione è di regola nettamente più economica; non è tuttavia gratuita in materia successoria. Chi soccombe nel processo sostiene di regola le spese giudiziarie e indennizza la controparte per le sue spese legali. Se le mancano i mezzi necessari e la sua causa non è priva di probabilità di successo, può chiedere il gratuito patrocinio; in tal caso decadono l'anticipo spese e le spese giudiziarie, e se necessario le viene designato un avvocato d'ufficio. Se perde il processo, deve comunque indennizzare la controparte.
CPC · art. 95CPC · art. 98CPC · art. 107CPC · art. 117CPC · art. 118CPC · art. 113
Consulenza
Se il disponente è morto prima del 1° gennaio 2023, la legittima si determina ancora secondo il diritto allora vigente. Questa guida descrive solo il diritto in vigore dal 1° gennaio 2023 e non si applica senza altro a un simile decesso. Per un decesso avvenuto prima di questa data, si faccia consigliare personalmente.
Se lei ha saputo della possibile lesione della sua legittima già più di un anno fa, il termine di un anno per l'azione di riduzione potrebbe essere già scaduto. Verifichi immediatamente con una consulenza legale quando esattamente il termine ha iniziato a decorrere e se è ancora aperto, oppure se almeno il termine assoluto di dieci anni è ancora in corso. Più a lungo aspetta, più difficile diventa far valere ancora la sua pretesa.
Si faccia consigliare personalmente se si prospetta una controversia sul testamento o su donazioni fatte in vita, se un'azienda, un immobile o valori patrimoniali importanti fanno parte dell'eredità, se il disponente o gli eredi risiedevano o risiedono all'estero, se è in gioco una diseredazione, oppure se i termini stanno per scadere. Nei casi successori internazionali decide spesso il diritto straniero anziché quello svizzero; lo faccia chiarire per tempo.
Aiuto
Aiuto gratuito o a basso costo: i consultori cantonali per le informazioni giuridiche informano su legittima e diritto successorio. I notariati offrono spesso una prima consulenza, in parte gratuita, o giornate informative speciali su testamento e contratto successorio. Pro Senectute consiglia le persone anziane e i loro congiunti sulla pianificazione successoria e sul testamento e offre un calcolatore del testamento. Molte associazioni di avvocati offrono una prima consulenza giuridica gratuita o a basso costo.
Ambito
La legittima dei discendenti, del coniuge e dei partner registrati secondo il diritto successorio in vigore dal 1° gennaio 2023: quanto ammonta, che cosa resta liberamente disponibile, quando il coniuge la perde, l'usufrutto come alternativa, quali liberalità in vita vi rientrano, come farla valere con l'azione di riduzione ed entro quali termini, nonché la diseredazione e la rinuncia alla legittima.
Non coperto: Il calcolo dettagliato di un'eredità concreta, la successione legittima nel dettaglio, l'imposta di successione, i casi successori internazionali con legami con l'estero, nonché i decessi avvenuti prima del 1° gennaio 2023, per i quali si applica in parte ancora il diritto allora vigente.
Fonti
- ZGB
Testi di legge verificati il 28 settembre 2026.