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La polizia vuole interrogarmi: i miei diritti

La polizia o il pubblico ministero vuole interrogarla su un possibile reato, oppure è stato convocato, fermato o arrestato per questo. Questa guida spiega in quale veste può essere interrogato, cosa deve dire e cosa no, quando può farsi assistere da un'avvocata o da un avvocato e cosa succede al verbale d'interrogatorio. Non sostituisce una consulenza legale personale.

Verificato da un avvocato il 30 settembre 2026Fonti ufficiali

Attenzione

Se è imputato o persona informata sui fatti, non deve autoincriminarsi. Il suo solo silenzio non può essere valutato dal tribunale o dal pubblico ministero come indizio della sua colpevolezza. La cosa più sicura è farsi consigliare da un'avvocata o da un avvocato prima della prima deposizione di merito. Deve però sottoporsi alle misure coercitive previste dalla legge, per esempio a un rilievo segnaletico o a un prelievo di sangue ordinato. Il suo rifiuto di deporre non impedisce alle autorità di proseguire il procedimento.

CPP · art. 113DTF 138 IV 47, consid. 2.6.1

Dopo un arresto provvisorio valgono termini stretti fino a una decisione giudiziaria su un'eventuale carcerazione preventiva: La polizia deve liberarla al più tardi dopo 24 ore, oppure condurla dinanzi al pubblico ministero; se all'arresto è preceduto un fermo, la sua durata viene computata in queste 24 ore. Se il pubblico ministero intende proporre la carcerazione preventiva, deve farlo al più tardi 48 ore dopo il suo arresto presso il giudice dei provvedimenti coercitivi. Se vi rinuncia, deve liberarla immediatamente. Il giudice dei provvedimenti coercitivi deve poi decidere al più tardi entro altre 48 ore se resta in carcerazione preventiva o viene liberata. In totale possono quindi trascorrere al massimo circa 96 ore tra il suo arresto e una decisione giudiziaria sulla carcerazione. Se viene ordinata la carcerazione preventiva, può presentare in ogni momento una domanda di scarcerazione.

CPP · art. 219CPP · art. 224CPP · art. 226DTF 137 IV 118, consid. 2.1CPP · art. 228

Diritto

In un interrogatorio di polizia esistono di norma solo due vesti: imputato o persona informata sui fatti. Polizia o pubblico ministero devono dire all'inizio in quale veste viene interrogato; lo chieda espressamente se questo non è chiaro. Come imputato viene interrogato chi è esso stesso sospettato. Non deve dire nulla né collaborare; il suo silenzio non può essere valutato come un'ammissione di colpa. Come persona informata sui fatti viene interrogato, in un interrogatorio di polizia, chi non entra in considerazione come imputato – quindi praticamente ogni persona non essa stessa imputata che la polizia interroga su un reato. Anche davanti al pubblico ministero o al tribunale si è, in determinati casi, persona informata sui fatti invece che testimone, per esempio come accusatore privato o come persona che al momento dell'interrogatorio non ha ancora compiuto 15 anni. Secondo la legge, all'obbligo di deporre soggiace solo l'accusatore privato, e anche questo solo davanti al pubblico ministero, al tribunale o alla polizia su incarico del pubblico ministero. In un normale interrogatorio di polizia, come persona informata sui fatti, non deve deporre. Come testimone con obbligo di dire la verità possono interrogarla solo il pubblico ministero, un tribunale, oppure personale di polizia appositamente designato su loro incarico. I testimoni devono di principio deporre secondo verità; i parenti stretti dell'imputato e alcune altre persone possono rifiutare la deposizione.

CPP · art. 142CPP · art. 179CPP · art. 178CPP · art. 177CPP · art. 113CPP · art. 180DTF 141 IV 20, consid. 1.2.4

Se viene interrogato dalla polizia come imputato, ha il diritto che il suo difensore sia presente e possa porre domande. Lo stesso vale per analogia se viene interrogato come persona informata sui fatti perché lei stesso potrebbe aver partecipato al fatto. Se viene arrestato provvisoriamente, ha inoltre il diritto di conferire liberamente con il suo difensore prima e durante un interrogatorio di polizia. Deve far valere lei stesso questo diritto; la polizia deve però renderla attenta, all'inizio del primo interrogatorio, al fatto che può farsi assistere da un difensore. Può chiedere un'avvocata o un avvocato di sua scelta oppure, se non ne conosce uno, farsi assistere dal servizio di picchetto dell'ordine degli avvocati cantonale. L'esercizio di questo diritto non le dà diritto a rinviare l'interrogatorio.

CPP · art. 159CPP · art. 158CPP · art. 180

Se non capisce la lingua della procedura a sufficienza per potersi difendere, ha diritto a una traduttrice o a un traduttore. Non deve necessariamente chiederlo lei stesso: se le sue conoscenze linguistiche non bastano, l'autorità deve farne intervenire uno di propria iniziativa. Come imputato le viene inoltre comunicato, in una lingua a lei comprensibile, il contenuto essenziale dei principali atti procedurali, oralmente o per scritto. Non esiste invece un diritto alla traduzione integrale di tutti gli atti.

CPP · art. 68CPP · art. 158

Le sue dichiarazioni vengono messe a verbale continuamente, di principio nella lingua della procedura; le dichiarazioni importanti vengono per quanto possibile registrate anche nella lingua in cui ha deposto. Le domande e le risposte decisive vengono riprese testualmente. Dopo l'interrogatorio, il verbale le viene letto o sottoposto per la lettura. Lo legga attentamente e faccia correggere subito gli errori, prima di firmare. In seguito firma il verbale e vidima ogni pagina. Può tuttavia anche rifiutarsi di leggere o di firmare il verbale. In tal caso il suo rifiuto e i motivi indicati vengono annotati nel verbale.

CPP · art. 78

Per una citazione di polizia a un interrogatorio, all'accertamento della sua identità o a misure di identificazione non valgono prescrizioni di forma né termini particolari; la polizia può quindi convocarla senza formalità, per esempio per telefono o per scritto. Se non dà seguito a una citazione della polizia, il pubblico ministero può ordinare che venga condotto coattivamente dalla polizia, a condizione che ciò le sia stato prima minacciato per scritto. Se non può presentarsi all'appuntamento, si annunci il prima possibile presso il servizio che l'ha convocata e ne indichi il motivo. Una citazione non significa automaticamente che lei sia imputato: vengono convocate anche le persone informate sui fatti. Si informi al momento della citazione, o al più tardi all'inizio dell'interrogatorio, in quale veste viene interrogato.

CPP · art. 206CPP · art. 143

La polizia può fermarla brevemente nell'interesse del chiarimento di un reato e, se necessario, condurla al posto di polizia, per accertare la sua identità, interrogarla brevemente o chiarire se ha commesso un reato o se è ricercata. In tal caso può essere obbligata a indicare le sue generalità, a esibire documenti d'identità e a mostrare gli oggetti che porta con sé. Questo breve fermo non è un arresto provvisorio. Se ne risulta però un concreto sospetto di reato a suo carico, può trasformarsi in un arresto provvisorio; la sua durata viene allora computata nei termini previsti per l'arresto. Deve indicare le sue generalità se la polizia lo richiede. Per il resto, anche in caso di fermo valgono i diritti della sua veste, come descritto sopra.

CPP · art. 215CPP · art. 219

Se viene arrestato provvisoriamente, la polizia deve accertare senza indugio la sua identità, informarla in una lingua a lei comprensibile sui motivi dell'arresto e renderla attenta ai suoi diritti, in particolare al diritto di tacere e di farsi assistere da un difensore. In seguito la polizia informa senza indugio il pubblico ministero. Ha inoltre il diritto di far avvisare i suoi parenti più stretti dell'arresto. Se dagli accertamenti risulta che non sussiste alcun motivo di carcerazione, viene liberato immediatamente. Se si confermano il sospetto di reato e un motivo di carcerazione, la polizia la conduce dinanzi al pubblico ministero, che la interroga a sua volta senza indugio e le dà l'occasione di esprimersi sul sospetto di reato.

CPP · art. 219BV · Art. 31CPP · art. 224

Consulenza

Questa guida non sostituisce una consulenza legale personale. Si faccia assistere da un'avvocata o da un avvocato possibilmente prima della sua prima deposizione di merito, in particolare se le viene rimproverato un reato grave, se è stato arrestato, se la situazione per lei non è chiara, oppure se non è sicuro in quale veste viene interrogato. Anche come persona informata sui fatti o come testimone può essere utile farsi consigliare brevemente in anticipo, se teme che la sua deposizione possa essere usata anche contro di lei stesso.

Aiuto

In molti Cantoni l'ordine cantonale degli avvocati gestisce un servizio di picchetto per la difesa penale, spesso chiamato anche «avvocato della prima ora»: giorno e notte è raggiungibile un'avvocata o un avvocato che la assiste durante un interrogatorio di polizia, anche se non conosce ancora un proprio difensore. A Zurigo, per esempio, questo servizio di picchetto è raggiungibile tramite un numero di telefono sempre presidiato; la polizia può, su richiesta, chiamare questo numero per lei. Chieda fin dall'inizio chi sopporta le spese di questo intervento. Se e come un simile servizio di picchetto sia organizzato nel suo Cantone lo può sapere presso la polizia locale o presso l'ordine cantonale degli avvocati.

Ambito

Questa guida vale quando la polizia o il pubblico ministero vogliono interrogarla, o l'hanno già interrogata, su un presunto reato: come imputato, come persona informata sui fatti o come testimone. Copre le citazioni, i brevi fermi di polizia e gli arresti provvisori.

Non coperto: Non sono trattati i controlli di puro diritto di polizia senza rapporto con un reato, per esempio i semplici controlli d'identità; per questi vale il diritto di polizia cantonale. Non viene approfondita neppure la particolare procedura penale minorile per le persone sotto i 18 anni; al riguardo si rimanda solo alla procedura penale minorile separata. Anche il modo di procedere come vittima che vuole chiedere proprie misure di protezione non è oggetto di questa guida.

Fonti

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